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Piante e sementi

Coni secchi tagliati a metà
Coni secchi tagliati a metà

Disciplina normativa

Con l’inserimento dell'articolo 30 bis Ordinamento forestale (LP 21/1996) e dopo il recepimento della direttiva da parte dello Stato Italiano tramite decreto legislativo n. 386 del 10.11.2003, sono state emanate le linee guida per recepire la direttiva CE/1999/105 del 22.12.1999 nella legislazione provinciale. L’amministrazione provinciale adottato la seguente disciplina:

  • regolamentare dettagli del commercio di materiale di propagazione forestale (piante e sementi) con proprio regolamento di attuazione, seguendo la direttiva CE/1999/105;
  • incaricare la ripartizione provinciale foreste dell’attuazione dei nuovi regolamenti e dell’esecuzione dei controlli necessari (=Autorità territoriale);
  • definire le sanzioni (verranno applicate dopo l’emanazione del regolamento di esecuzione).

Campo di applicazione

Sachi di juta pieni di coni
Sachi di juta pieni di coni

La legge è applicabile solamente al materiale di propagazione forestale (piante, parti di piante e sementi) destinato al commercio (vendita, cessione gratuita a proprietari boschivi) o destinato all’importazione o esportazione in paesi terzi. La legge non si applica a materiale forestale di propagazione per uso proprio o non destinato ad uso forestale (verde urbano). L’elenco delle specie arboree interessate è stato fissato dalla direttiva CE/1999/105 e integrato con decreto legislativo n. 386/2003 (elenco).

La legge si prefigge di garantire la produzione di piante e sementi forestali di alta qualità e di provenienza certa. Ciò significa che, per il postime forestale utilizzato nei rimboschimenti, anche la provenienza del seme deve essere perfettamente documentata e che le informazioni vengono messe a disposizione dei proprietari boschivi interessati. La provenienza del postime forestale assume un ruolo prioritario perché, nel tempo, i singoli soprassuoli boschivi si sono adattati geneticamente alle diverse condizioni climatiche e orografiche presenti nel nostro territorio provinciale. Oltre alla fascia vegetazionale di provenienza, devono essere rispettati fattori pedologici e climatici. Con un regolamento uniforme all’interno della CE è stato semplificato il commercio di materiale di propagazione tra i singoli stati membri.

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